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CHE COS'E' IL "RENDICONTO DI GESTIONE" DI UN ENTE PUBBLICO?


Temi principali:

Rendiconto di gestione - 2024 - PA - Enti Locali


Piano triennale informatica

Che cos'è il rendiconto di gestione?

Il rendiconto di gestione negli enti locali è un documento contabile che permette di riassumere le attività finanziarie conclusive della gestione annuale dell’ente locale durante il proprio esercizio finanziario, indicando quali siano tutte le entrate, le spese (accertamenti e impegni), i residui attivi e passivi, gli investimenti attuati, l'avanzo di amministrazione ed infine la situazione economica e patrimoniale.

Attraverso questo documento si riesce a valutare l’efficacia e l’efficienza, in modo trasparente, della gestione finanziaria dell’ente locale, grazie ad una rendicontazione ben strutturata.

Il rendiconto viene disciplinato secondo il Testo unico degli enti locali (D. Lsgs. 18/8/2000 n. 267) e secondo i principi contabili generali allegati al D. Lgs. 118/2011 e si suddivide nelle seguenti attività. 


Cosa si intende per "riaccertamento dei residui?"

Si tratta di un procedimento contabile propedeutico alla predisposizione del rendiconto, che consente la valutazione dei residui attivi e passivi, presenti a Bilancio al 31.12 di ogni esercizio.

I responsabili dei servizi sono coloro che decidono l'eventuale cancellazione o il mantenimento dei residui.

Viene effettuato annualmente e deliberato dalla giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione che dovrà verificare eventuali criticità ed obiezioni riguardo l'esatta determinazione dei residui.


Come si divide il rendiconto per gli enti locali?

I due principali documenti del rendiconto, che lo definiscono come strumento dimostrativo dei risultati della gestione, definiti secondo l’Articolo 227 del TUEL, sono il conto del bilancio e la contabilità economico-patrimoniale.

 

Il Conto del bilancio è il fulcro del rendiconto di gestione e ha il compito di mettere in risalto i risultati della gestione.

E' composto da una serie di documenti allegati che ne delineano le caratteristiche e permettono di calcolare il risultato di amministrazione.

Il risultato di amministrazione è dato dal calcolo: cassa iniziale + entrate - spese + residui attivi - residui passivi - fondo pluriennale vincolato.

Il risultato di amministrazione al 31.12 viene diviso nel seguente modo:

  • Parte Accantonata: FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità), Fondo Garanzie Debiti Commerciali, Fondo Contezioso e altri fondi;

  • Parte Vincolata: Derivanti da legge e dai principi contabili, derivanti da trasferimenti, derivanti alla contrattazione dei mutui e da altri vincoli;

  • Parte destinata agli investimenti.


Infine, il risultato di amministrazione al netto della parte accantonata, vincolata e quella destinata agli investimenti è la Totale Parte Disponibile chiamata anche avanzo libero.


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La contabilità economico-patrimoniale invece, è l'ultimo allegato nel rendiconto e si divide in:

  • Stato patrimoniale:

Rileva tutte le attività, ovvero tutte le risorse necessarie per svolgere l'attività, e le passività, ovvero tutti i mezzi utilizzati per finanziare l'attività.

  • Conto economico:

Rileva tutti costi/oneri, dunque il valore monetario dei fattori produttivi necessari per l'erogazione dei servizi, e i ricavi/proventi, ovvero tutti gli introiti dovuti all'erogazione dei servizi dell'attività.


Inoltre è possibile distinguere la contabilità economico-patrimoniale in normale -conto economico, stato patrimoniale attivo e stato patrimoniale passivo (obbligatoria per gli Enti con più di 5.000 abitanti)- e semplificata - stato patrimoniale attivo e stato patrimoniale passivo - .


Da chi viene redatta la Relazione sulla Gestione?

Il documento della Relazione sulla Gestione è redatto dagli Amministratori o dall’Amministratore Unico, e viene allegato al bilancio d’esercizio.


Chi lo approva?

A seguito del deposito del rendiconto, il Consiglio Comunale è l’organo che si occupa dell’approvazione e deve essere deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo dall’organo consiliare.

Nel momento in cui questo termine dovesse essere superato o non dovesse essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo, sarà applicato l’Art. 141 comma 2 del TUEL dove si afferma che l’organo regionale di controllo dovrà provvedere a nominare un commissario che predisponga d’ufficio il rendiconto per farlo automaticamente visionare e sottoporlo al Consiglio.

Se il rendiconto non dovesse essere approvato gli enti inadempienti verranno considerati come enti strutturalmente deficitari.



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