top of page

Attivazione Incarichi a Scavalco - Art. 1, Comma 557 L. 311/2004

consultaservizipa

Aggiornamento: 15 mar



Temi principali:

INCARICHI A SCAVALCO - Enti Locali - PA



Attivazione Nuovi Incarichi – Art. 1 Comma 557

In base alla Delibera n. 41/2024 della Corte dei Conti (Sezione di controllo per la Regione Sardegna) e al chiarimento fornito dall’Orientamento ARAN CFL214, per le prestazioni ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 è necessario formalizzare un regolare rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale.


Allo stesso modo, la Deliberazione n. 110/2024/PAR della Corte dei Conti della Puglia ribadisce che l’impiego di personale da altre amministrazioni (art. 1 comma 557) con modalità a tempo pieno è limitato esclusivamente a specifiche categorie di Pubbliche Amministrazioni:

  • Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti;

  • Consorzi tra enti locali che gestiscono servizi a rilevanza non industriale;

  • Comunità montane;

  • Unioni di comuni.


 Esclusioni: Questa disciplina non si applica ad Amministrazioni Statali o a Enti pubblici non economici.


Procedura per l’Attivazione del Rapporto di Lavoro

Nel caso di attivazione di un incarico a scavalco, il datore di lavoro è tenuto a rispettare una serie di adempimenti per formalizzare correttamente il rapporto di lavoro.


  • Stipula del contratto individuale di lavoro:

Ogni incarico deve essere regolato da un contratto scritto e conforme alla normativa vigente. Fac-simile del contratto allegato a questo articolo.


  • Comunicazione al Centro per l’Impiego: L’attivazione del rapporto di lavoro deve essere notificata al Centro per l’Impiego entro il 20° giorno del mese successivo all’avvio dell’attività.


 Nota Importante: L’obbligo di un regolare rapporto di lavoro garantisce il rispetto della normativa e la trasparenza nei rapporti tra le amministrazioni coinvolte e il personale incaricato.


Consulta Servizi PA


 

Comments


bottom of page