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INCARICHI A SCAVALCO - Enti Locali - PA
Attivazione Nuovi Incarichi – Art. 1 Comma 557
In base alla Delibera n. 41/2024 della Corte dei Conti (Sezione di controllo per la Regione Sardegna) e al chiarimento fornito dall’Orientamento ARAN CFL214, per le prestazioni ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 è necessario formalizzare un regolare rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale.
Allo stesso modo, la Deliberazione n. 110/2024/PAR della Corte dei Conti della Puglia ribadisce che l’impiego di personale da altre amministrazioni (art. 1 comma 557) con modalità a tempo pieno è limitato esclusivamente a specifiche categorie di Pubbliche Amministrazioni:
Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti;
Consorzi tra enti locali che gestiscono servizi a rilevanza non industriale;
Comunità montane;
Unioni di comuni.
Esclusioni: Questa disciplina non si applica ad Amministrazioni Statali o a Enti pubblici non economici.
Procedura per l’Attivazione del Rapporto di Lavoro
Nel caso di attivazione di un incarico a scavalco, il datore di lavoro è tenuto a rispettare una serie di adempimenti per formalizzare correttamente il rapporto di lavoro.
Stipula del contratto individuale di lavoro:
Ogni incarico deve essere regolato da un contratto scritto e conforme alla normativa vigente. Fac-simile del contratto allegato a questo articolo.
Comunicazione al Centro per l’Impiego: L’attivazione del rapporto di lavoro deve essere notificata al Centro per l’Impiego entro il 20° giorno del mese successivo all’avvio dell’attività.
Nota Importante: L’obbligo di un regolare rapporto di lavoro garantisce il rispetto della normativa e la trasparenza nei rapporti tra le amministrazioni coinvolte e il personale incaricato.
Consulta Servizi PA
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